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Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno autorizzato i medici a sospendere l'alimentazione forzata per Eluana Englaro, la ragazza di Lecco che si trova in stato vegetativo persistente (e non "permanente" come hanno scritto i giudici) dal 18 gennaio 1992.
La decisione ha scosso nuovamente le coscienze, riproponendo il problema etico e morale.
Sebbene vi sia la convinzione, largamente diffusa nelle gerarchie ecclesiastiche che, anche in presenza di una dichiarata volontà del paziente, non spetta al diretto interessato decidere sull'interruzione delle cure e che il concetto di autodeterminazione individuale non appartiene alla dottrina e alla morale del cristianesimo, il principio dell'autodeterminazione individuale in materia di scelte terapeutiche, nel nostro paese, è garantito dalla costituzione all'articolo 32: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Pertanto, se Eluana fosse stata cosciente il problema non si sarebbe nemmeno posto, anche se altri casi accaduti in Italia hanno evidenziato come far valere questo principio dell'autodeterminazione sia quasi impossibile (vedi caso Welby)!
I giudici hanno, ora, ribadito il diritto alla autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, fissando 2 condizioni per "staccare il sondino". La prima riguarda l'irreversibilità dello stato vegetativo che deve essere accertata secondo standard internazionali e da una commissione di esperti. la seconda riguarda la possibilità di conoscere con certezza la volontà di autodeterminazione del paziente in ordine al trattamento sanitario cui essere sottoposto nel caso di malattia terminale.
Secondo loro, la corte di Milano ha evidenziato "la inconciliabilità della concezione di Eluana sulla dignità della vita, con la perdita totale e insuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all'altrui volere", rifacendosi, anche, alla "straordinaria tensione del carattere di Eluana verso la libertà".
E', pertanto, fondamentale, che ci sia una volontà chiara ed esplicita del malato nella direzione della rinuncia alle cure.
Nella vicenda della Englaro, questa intenzione "oggettiva" manca, la si ricava da ricordi e da frammenti di conversazioni ricostruite dai familiari in un modo che, però, non si può non ritenere opinabile.
Una frase detta in una situazione del tutto diversa non può costituire una decisione irrevocabile, tale da escludere la possibilità di un ripensamento.
Il problema , quindi, nasce dal'assenza di una legge che salvaguardi la vita ma che garantisca, al tempo stesso, il diritto all'autodeterminazione del paziente attraverso il testamento biologico.
l'approvazione di una legge seria, inequivocabile ed equilibrata non può più essere rinviata!
.La decisione ha scosso nuovamente le coscienze, riproponendo il problema etico e morale.
Sebbene vi sia la convinzione, largamente diffusa nelle gerarchie ecclesiastiche che, anche in presenza di una dichiarata volontà del paziente, non spetta al diretto interessato decidere sull'interruzione delle cure e che il concetto di autodeterminazione individuale non appartiene alla dottrina e alla morale del cristianesimo, il principio dell'autodeterminazione individuale in materia di scelte terapeutiche, nel nostro paese, è garantito dalla costituzione all'articolo 32: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Pertanto, se Eluana fosse stata cosciente il problema non si sarebbe nemmeno posto, anche se altri casi accaduti in Italia hanno evidenziato come far valere questo principio dell'autodeterminazione sia quasi impossibile (vedi caso Welby)!
I giudici hanno, ora, ribadito il diritto alla autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, fissando 2 condizioni per "staccare il sondino". La prima riguarda l'irreversibilità dello stato vegetativo che deve essere accertata secondo standard internazionali e da una commissione di esperti. la seconda riguarda la possibilità di conoscere con certezza la volontà di autodeterminazione del paziente in ordine al trattamento sanitario cui essere sottoposto nel caso di malattia terminale.
Secondo loro, la corte di Milano ha evidenziato "la inconciliabilità della concezione di Eluana sulla dignità della vita, con la perdita totale e insuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all'altrui volere", rifacendosi, anche, alla "straordinaria tensione del carattere di Eluana verso la libertà".
E', pertanto, fondamentale, che ci sia una volontà chiara ed esplicita del malato nella direzione della rinuncia alle cure.
Nella vicenda della Englaro, questa intenzione "oggettiva" manca, la si ricava da ricordi e da frammenti di conversazioni ricostruite dai familiari in un modo che, però, non si può non ritenere opinabile.
Una frase detta in una situazione del tutto diversa non può costituire una decisione irrevocabile, tale da escludere la possibilità di un ripensamento.
Il problema , quindi, nasce dal'assenza di una legge che salvaguardi la vita ma che garantisca, al tempo stesso, il diritto all'autodeterminazione del paziente attraverso il testamento biologico.
l'approvazione di una legge seria, inequivocabile ed equilibrata non può più essere rinviata!

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